16 maggio 2006
. Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Nella parte iniziale vengono presentate alcune "verità", principi fondamentali, confrontatele con i primi articoli della Dichiarazione ed esponete somiglianze e differenze.
Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti
[…] Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità. […]
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, Parigi, 26 agosto 1789
L’articolo 1 e 2 sono simili a quelli della dichiarazione di indipendenza. Il potere del governo viene conferito dalla nazione. I cittadini hanno sono liberi di fare tutto ciò che vogliono; unico limite è l’inviolabilità dei diritti altrui: il cittadino può fare tutto quello che desidera purché questo non vada contro altre persone. Tutti i cittadini hanno il diritto di contribuire alla formulazione delle leggi, le quali sono uguali per tutti. Un individuo non può essere dichiarato colpevole finché la sua colpa non viene dimostrata; non possono essere limitate le libertà dell’individuo, se non che queste violino la legge e vadano contro il mantenimento dell’ordine pubblico.
Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti
[…] Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità. […]
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, Parigi, 26 agosto 1789
L’articolo 1 e 2 sono simili a quelli della dichiarazione di indipendenza. Il potere del governo viene conferito dalla nazione. I cittadini hanno sono liberi di fare tutto ciò che vogliono; unico limite è l’inviolabilità dei diritti altrui: il cittadino può fare tutto quello che desidera purché questo non vada contro altre persone. Tutti i cittadini hanno il diritto di contribuire alla formulazione delle leggi, le quali sono uguali per tutti. Un individuo non può essere dichiarato colpevole finché la sua colpa non viene dimostrata; non possono essere limitate le libertà dell’individuo, se non che queste violino la legge e vadano contro il mantenimento dell’ordine pubblico.
. Per finire torniamo alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, leggete gli articoli 4, 5 e 6 e individuatene gli elementi essenziali.
Articolo 4
Articolo 4
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: ogni individuo può esercitare tutti i suoi diritti naturali, purché questi non limitino gli altri individui nell’adempimento degli stessi. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.
Articolo 5
La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni che creino danno alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
Articolo 6
La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.